Il Decreto Rilancio 2020 è ormai stato messo nero su bianco. Dopo settimane di polemiche e rumors, il maxi-pacchetto di aiuti a famiglie e imprese è diventato realtà. Il testo è molto corposo, consiste in 256 articoli suddivisi su 464 pagine e i temi trattati sono numerosi. Tra questi spicca anche quello dei buoni fruttiferi postali. L’articolo 37 del DL Rilancio 2020, infatti, ha come oggetto le “Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali“.
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Sottoscrizione buoni fruttiferi postali: nuova modalità
La novità introdotta riguarda una nuova modalità di sottoscrizione dei Bfp, che è quella tramite chiamata telefonica. Lo scopo è quello di “assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese”, senza dimenticare “l’adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19”.
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Qui si stabilisce che i buoni fruttiferi postali dematerializzati, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 luglio 2020, data designata come fine dell’emergenza, “possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore”. Tuttavia il consenso dello stesso reso per via telefonica deve essere attestato tramite registrazione vocale, “con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità, custodita dal proponente”.
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Cosa deve sapere il sottoscrittore
Altro aspetto importante è la chiarezza e la trasparenza delle comunicazione. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento relativo ai Bfp e concluso telefonicamente, lo stesso dovrà essere adeguatamente informato sulla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (riferimento normativo: D.lgs n. 206 del 6 settembre 2005), che comprende anche le informazioni concernenti l’esercizio del diritto di recesso.
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Il diritto di recesso
Al termine della sottoscrizione del contratto per via telefonica, il sottoscrittore dovrà ricevere senza ritardi una copia cartacea del contratto stesso, che dovrà includere anche le condizioni generali di contratto. “Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta”.
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Prescrizione buoni fruttiferi postali: 2 mesi in più per la riscossione
Il comma 3 del suddetto articolo, invece, allunga di ulteriori 2 mesi i termini di prescrizione dei buoni fruttiferi postali scaduti durante il periodo di emergenza da Covid-19, al fine di allungare il tempo di riscossione dei Buoni stessi.