Conto corrente cointestato con defunto
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Il conto corrente cointestato è un rapporto bancario in cui i titolari sono più di uno; le regole che disciplinano questo contratto sono diverse rispetto a quelle stabilite per un conto corrente con un singolo intestatario, in particolare per quanto riguarda i prelievi e il diritto di credito sulla giacenza. Cosa succede quando uno degli intestatari muore? La gestione del conto corrente dipende dall’eventualità che questo sia a firma congiunta o disgiunta.

Il conto corrente cointestato a firma disgiunta

La caratteristica principale di questo tipo di rapporto consiste nel fatto che gli intestatari hanno il diritto di eseguire tutte le operazioni inerenti al conto bancario, come bonifici, prelievi e pagamenti, anche oltre il limite del 50% normalmente stabilito come quota spettante a ciascun titolare, nel caso in cui sussista l’autorizzazione dell’altro correntista oltre tale soglia. Le parti possono anche stabilire una percentuale differente, a patto che l’accordo sia in forma scritta e previsto dalle regole dell’istituto bancario di riferimento.

Ne consegue che, alla morte di uno degli intestatari, gli eredi hanno il diritto di subentro alla titolarità della quota del conto del defunto, nei limiti del 50% della disponibilità. L’altra metà sarà bloccata dalla banca, come da prassi, in attesa dell’espletamento delle pratiche legate alla successione, che consistono nella presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate e, in seguito, alla filiale in cui è aperto il conto corrente.

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Gli eredi, al termine della procedura prevista per il subentro nei diritti inerenti al conto bancario, entreranno in possesso pro quota, ossia in proporzione alle loro spettanze testamentarie e legali, della liquidità disponibile sul conto corrente del defunto.

Tale disposizione vale anche per le consistenze debitorie eventualmente sussistenti nel conto, come previsto dall’art. 1854 del Codice Civile. Al momento della successione relativa a un conto cointestato a firma disgiunta, tutti gli eredi sono solidalmente responsabili dei saldi in attivo o in passivo del conto corrente bancario in oggetto.

Conto cointestato a firma congiunta

Il conto cointestato a firma congiunta prevede disposizioni contrattuali differenti rispetto a quello a firma disgiunta, perché i cointestatari non hanno un diritto autonomo a eseguire operazioni di prelievo e pagamento senza la preventiva autorizzazione dell’altro.

Ipotizzando, per maggiore comodità e chiarezza, che i titolari del rapporto di conto corrente siano due, ognuno di essi necessita della firma dell’altro per predisporre bonifici, transazioni con il conto corrente e pagamenti di varia natura.

Nell’ipotesi del decesso di uno dei due titolari, la legge prevede che gli eredi subentrino nel rapporto bancario; molto spesso, questa eventualità porta con sé una serie di problematiche, le quali vanno affrontate caso per caso.

In particolare, andranno valutati elementi specifici legati alla gestione del conto corrente cointestato, sui criteri di operatività contrattualmente pattuiti fra le parti e ai poteri dispositivi di ciascun titolare.

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In linea generale, la successione degli eredi nel conto corrente cointestato a firma congiunta prevede che nessuno dei titolari, e dunque il soggetto superstite e gli eredi, possano operare sul conto corrente in autonomia, senza la firma, e quindi l’autorizzazione, degli altri.

Nei casi in cui il correntista superstite provveda ad eseguire un prelievo di denaro dal conto cointestato a firma congiunta, il limite massimo non può eccedere la quota a questi spettante. Se, invece, il prelievo supera tale limite, gli eredi hanno la facoltà di agire legalmente nei suoi confronti, con la motivazione di appropriazione indebita.

Può anche succedere che uno dei titolari desideri recedere dal suo diritto sul conto corrente: in questo caso sarà opportuno stipulare un atto notarile, in cui tutti i soggetti intestatari si accordano sul recesso di uno degli eredi e, proporzionalmente alla sua quota, attraverso la banca, lo liquideranno dell’importo spettante, ove vi fosse un credito; in caso contrario, chi recede dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto, in proporzione alla sua titolarità legata all’eredità.