I dividendi rappresentano gli utili distribuiti agli azionisti o soci che detengono una partecipazione in società soggette all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES). Questo include società di capitali, enti commerciali residenti, enti non commerciali residenti e anche società ed enti non residenti. La normativa italiana colloca i dividendi nella categoria dei redditi di capitale, come definito dall’articolo 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Un aspetto cruciale della tassazione dei dividendi è il criterio di cassa, che impone la tassazione al momento effettivo della percezione degli utili, indipendentemente dal momento in cui sono stati iscritti a bilancio. Questo significa che il periodo fiscale rilevante non è quello della delibera di distribuzione, ma quello in cui i dividendi sono effettivamente incassati.
Tassazione dividenti per persone fisiche non imprenditori
Quando i dividendi vengono percepiti da persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale, la normativa italiana prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Questa aliquota è stata uniformata a partire dal 2018, includendo sia le partecipazioni qualificate sia quelle non qualificate. La ritenuta è applicata direttamente dalla società che distribuisce i dividendi o dall’intermediario finanziario che gestisce il pagamento. Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo al trimestre in cui è stata effettuata la distribuzione.
Scadenze per il versamento delle imposte
Trimestre | Scadenza per il versamento |
Primo trimestre | 16 aprile |
Secondo trimestre | 16 luglio |
Terzo trimestre | 16 ottobre |
Quarto trimestre | 16 gennaio |
Il versamento avviene tramite il Modello F24, utilizzando il codice tributo 1035, e riferendosi all’ultimo mese del trimestre di competenza. È importante notare che la ritenuta non si applica ai dividendi relativi a partecipazioni gestite sotto il regime di risparmio gestito, poiché in questo caso l’istituto finanziario trattiene e versa direttamente l’imposta.
Tassazione dividendi per imprenditori e società
La tassazione dei dividendi si applica in maniera differente quando i percettori sono imprenditori o società. Per gli imprenditori individuali e le società di persone, i dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile in percentuali che variano in base all’anno di produzione degli utili:
- Utili prodotti fino al 31 dicembre 2007: tassazione del 40%;
- Utili prodotti dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016: tassazione del 49,72%;
- Utili prodotti dal 1 gennaio 2017 in poi: tassazione del 58,17%;
- Utili derivanti da società in paesi a fiscalità privilegiata: tassazione al 100%.
Per le società di capitali, invece, i dividendi subiscono una doppia imposizione: prima sulla società che genera l’utile e poi sul socio percettore. Tuttavia, il TUIR prevede un’esenzione del 95% sugli utili percepiti, riducendo la tassazione al solo 5%.
Dividendi di fonte estera e doppia imposizione
I dividendi percepiti da fonti estere sono soggetti a particolari norme di tassazione in Italia. In generale, l’utile concorre alla formazione della base imponibile per il 5%, mentre non si applicano le ritenute italiane. Tuttavia, se la società estera è residente in un paese black list, l’intero dividendo è imponibile.
Recenti sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di Siena e Verona hanno confermato che la doppia tassazione su dividendi esteri è illegittima. Fino ad oggi, gli investitori subivano una doppia imposizione, sia nel paese di origine che in Italia, con aliquote che potevano raggiungere il 35% in Svizzera, il 30% negli Stati Uniti e oltre il 26% in Germania. Le nuove disposizioni consentono agli investitori di richiedere il rimborso fiscale della differenza tra la ritenuta estera e quella dovuta in Italia.
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Richiesta di rimborso fiscale per dividendi esteri
Gli investitori possono richiedere il rimborso fiscale per la quota di tasse trattenute all’estero che eccede l’aliquota prevista dalle convenzioni internazionali, solitamente pari al 15%. Questo rimborso è particolarmente rilevante per chi detiene titoli presso banche italiane, dove l’aliquota combinata tra estero e Italia può superare il 37%.
Paese di origine | Aliquota locale | Aliquota italiana | Tassazione combinata |
Germania | 26,38% | 15% | 37% |
Svizzera | 35% | 15% | 50% |
Stati Uniti | 30% | 15% | 45% |
Nel caso in cui non ci si avvalga di un intermediario italiano, l’intera gestione della fiscalità ricade sul contribuente, che deve dichiarare i dividendi esteri al lordo, applicando l’imposta sostitutiva del 26%. Questa situazione porta a una tassazione complessiva superiore al 41%, creando un notevole aggravio fiscale.
Modifiche alle convenzioni internazionali e prospettive future
Per evitare perdite fiscali significative, lo Stato italiano sta lavorando alla revisione delle convenzioni bilaterali con diversi paesi, tra cui Cipro, Filippine, Principato di Monaco, e altri. Queste modifiche mirano a garantire una tassazione più equa e a ridurre il carico fiscale sugli investitori italiani che detengono partecipazioni all’estero.