L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha ribadito che i buoni fruttiferi postali non sono strumenti finanziari negoziabili sui mercati e che, pertanto, le relative controversie rientrano nella sua competenza. La recente decisione del Collegio di Palermo, riguardante due buoni emessi nel 2005, ha confermato un principio ormai consolidato: la prescrizione dei buoni fruttiferi non può essere contestata per mancata informazione al cliente.
Prescrizione buoni fruttiferi postali e diritti dei titolari
Secondo la normativa vigente, i buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla loro scadenza. Nel caso specifico, i titoli in questione, appartenenti alla serie 18D, avevano una durata di 18 mesi, con scadenza fissata al 2 giugno 2007. Di conseguenza, il termine ultimo per la riscossione era il 2 giugno 2017.
Il ricorrente ha contestato la mancata informazione da parte dell’intermediario in merito alla prescrizione, ma il Collegio ha stabilito che la non consegna del Foglio Informativo Analitico non incide sulla decorrenza della prescrizione. La normativa prevede infatti che l’estinzione dell’obbligazione avvenga automaticamente per legge, indipendentemente dalla comunicazione al cliente.
Obblighi di informazione e risarcimento danni
Il ricorrente ha inoltre richiesto un risarcimento per violazione degli obblighi informativi, sostenendo che l’intermediario avrebbe dovuto avvisarlo prima della scadenza dei buoni. Tuttavia, l’ABF ha dichiarato la domanda inammissibile in attesa dell’esito del procedimento di impugnazione del provvedimento AGCM del 18 ottobre 2022 (PS11287), che ha sanzionato Poste Italiane per mancata trasparenza sulle prescrizioni.
Questa decisione sottolinea il delicato equilibrio tra la tutela del risparmiatore e la certezza delle regole contrattuali. Da un lato, i clienti potrebbero percepire come ingiusto il mancato rimborso dei buoni, dall’altro, la normativa è chiara nel definire la prescrizione come un fatto estintivo dell’obbligazione, che non può essere invalidato per carenze informative.
Cosa significa questa decisione per i risparmiatori?
La sentenza dell’ABF conferma che:
- I buoni fruttiferi postali si prescrivono dopo dieci anni dalla scadenza, senza possibilità di proroga per mancata informazione.
- La mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non impedisce la prescrizione.
- Il risarcimento per mancata informazione è momentaneamente inammissibile, in attesa del giudizio sull’impugnazione del provvedimento AGCM.
Questa decisione ribadisce quindi la necessità per i risparmiatori di monitorare con attenzione le scadenze dei propri investimenti, poiché la prescrizione avviene in modo automatico e irreversibile. Chi possiede buoni fruttiferi postali dovrebbe quindi verificare regolarmente le condizioni dei propri titoli e non fare affidamento su eventuali comunicazioni da parte dell’intermediario.