Buoni fruttiferi postali tassazione 2020
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I buoni fruttiferi postali costituiscono uno strumento di investimento adatto a chi ha orizzonti temporali medio-lunghi, basse aspettative di rendimento e non vuole affrontare rischi di perdita del capitale. Per sottoscrivere i BFP non è indispensabile recarsi presso gli uffici postali, perché l’acquisto può essere anche eseguito online, purché si disponga di un libretto di risparmio o un conto BancoPosta. Tra i vantaggi legati ai costi dei buoni fruttiferi postali, rientra la totale assenza di spese per il loro acquisto, gestione o rimborso. Il regime fiscale sui rendimenti dei BFP è cambiato più volte nel corso degli anni, passando da una totale esenzione all’introduzione progressiva di nuove imposte.

La tassazione buoni postali: imposta sostitutiva e imposta di bollo

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Dal punto di vista fiscale, i buoni fruttiferi prevedono una tassazione agevolata con aliquota pari al 12,50%; tale percentuale è infatti inferiore rispetto a quella che subiscono i redditi derivanti dagli altri investimenti finanziari, come conti deposito o fondi di investimento azionari e obbligazionari.

Peraltro, per buoni fruttiferi postali acquistati in periodi antecedenti al 20/09/1986 sono totalmente esenti da ritenuta fiscale. Nell’anno seguente è stata istituita la ritenuta fiscale, in misura del 6,25%, anche su questo strumento finanziario; ad oggi, vige l’imposta sostitutiva del 12,50%; l’appellativo indica il fatto che la tassa sostituisce altri tributi differenti.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, questa non si applica per titoli di ammontare inferiore ai 5.000 euro. Ai buoni fruttiferi postali acquistati per importi superiori è applicata dunque l’imposta; ai fini della determinazione delle persone fisiche soggetti, vengono considerati i buoni sottoscritti dallo stesso intestatario.

L’introduzione dell’imposta di bollo applicata sui rendimenti dei Buoni Fruttiferi Postali

Le nuove tasse sui Buoni Fruttiferi Postali vennero introdotte nel 2012; fino al 31/12/2011, ai rendimenti non era ancora applicata l’imposta di bollo.

L’importo annuale è di 34,20 euro per cifre superiori ai 5.000 euro. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario operare una distinzione importante, in base alla data di emissione dei buoni. Infatti, per la determinazione dell’imposta bisogna effettuare un calcolo proporzionale, in base ai seguenti parametri:

  • 2012: l’aliquota è dello 0,10%;
  • 2013: la percentuale è dello 0,15%;
  • 2014: l’aliquota sale a 0,20%.

In tutti i casi, l’importo minimo dovuto, oltre la soglia dei 5.000 euro, è di 2 euro, che vengono detratte dal totale degli interessi corrisposti al titolare. Il trattamento fiscale dei Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati è il medesimo di quelli cartacei.

In ultima analisi, la tassazione applicata ai Buoni Fruttiferi Postali, nel 2020, comprende:

  • imposta sostitutiva del 12,50% sui rendimenti;
  • imposta di bollo.

Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di bollo, questa dovrebbe essere applicata alla fine di ogni anno, sebbene, in realtà, venga decurtata dall’importo quando i buoni vengono rimborsati. Tale regola si applica soprattutto nei casi in cui il titolare chieda il disinvestimento anticipato dei BFP.