L’accredito della pensione INPS può avvenire in varie modalità: in contanti direttamente allo sportello di un ufficio postale, attraverso un assegno postale inviato al domicilio del pensionato, mediante una INPS card che andrà richiesta in posta, o infine su conto corrente bancario o postale, anche cointestato. In questo articolo vedremo come fare nell’ultima opzione, ovvero quella del conto corrente cointestato.
Accredito pensione INPS su conto corrente: come fare
La richiesta per farsi accreditare la pensione INPS su conto corrente può essere effettuata quando viene presentata la domanda di pensione, oppure anche in un secondo momento, con un modulo differenziato in base al tipo di conto, se bancario o postale. Quando viene presentata tale domanda, sarà innanzitutto necessario far porre il timbro della posta o della banca, e chiaramente la firma di un funzionario.
La persona a cui accreditare la pensione Inps può cambiare in ogni momento, semplicemente presentando all’INPS il modello:
- AP03: destinato al conto corrente bancario.
- AP04: nel caso il pagamento debba avvenire su conto corrente postale.
In entrambi i casi si può decidere di far accreditare la pensione INPS anche su un conto cointestato con un familiare, ad esempio un figlio.
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Pignoramento conto corrente cointestato con accredito pensione
Un conto corrente cointestato, esattamente come accade per quello ordinario, potrà essere pignorato nel momento in cui uno dei due contitolari non ha pagato debiti entro i 60 giorni dal momento in cui il precetto è stato notificato. Questa situazione può verificarsi anche quando sul conto corrente è previsto l’accredito della pensione INPS. Nonostante questo, sono presenti dei limiti legali per il pignoramento, atti a tutelare uno o più cointestatari che non hanno responsabilità su tali debiti. Più precisamente viene imposto un limite del 50% sul pignoramento.
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Dopo che la procedura di pignoramento sarà diventata esecutiva, tutte le parti, ovvero l’intestatario debitore e i contitolari, potranno continuare a svolgere qualsiasi operazione, inclusi i prelievi, senza che la parte interessata dal pignoramento venga però intaccata. Questa regola è valida anche nel momento in cui il soggetto creditore dovesse essere l’Agenzia delle Entrate.
È inoltre previsto che prima che il pignoramento diventi esecutivo, il creditore debba notificare al debitore:
- Un decreto ingiuntivo, una sentenza del giudice o un avviso di accertamento, quindi un titolo esecutivo.
- Un atto di precetto, che può essere un assegno, una cambiale o un atto pubblico redatto da un notaio.
Dopo il pignoramento di un conto corrente cointestato dove è previsto l’accredito della pensione, come detto il conto risulta bloccato, ma solamente nella misura del 50%. La restante parte può essere prelevata integralmente. Ad ogni modo, se la parte di conto spettante al cointestatario dovesse venire intaccata dal debitore, potrà chiederne la restituzione. Ricordiamo che le parti intestatarie del conto, hanno un rapporto di “solidarietà attiva”. Questo significa che la posta o la banca dovranno consentire a debitore e cointestatari di svolgere prelievi o altre operazioni, senza che vi possa essere un rifiuto anche nel caso in cui tali operazioni fossero fatte dal debitore.