A partire dal 1° gennaio 2022 è possibile richiedere l’Assegno unico universale, tramite il servizio online. L’Inps ha pubblicato la circolare n. 23 lo scorso 9 febbraio, fornendo ulteriori istruzioni sull’ambito di applicazione dell’assegno, nonché sui requisiti richiesti per accedere al beneficio, sui termini e le modalità di presentazione della domanda. Inoltre, per quanto riguarda le modalità di erogazione degli importi, l’Istituto di previdenza ricorda che lo strumento di riscossione con Iban sul quale è richiesto l’accredito della prestazione, deve essere intestato o cointestato al beneficiario, fatta eccezione se la domanda viene presentata dal tutore di genitore incapace.
Indice
Assegno Unico Universale: cos’è e a chi spetta
L’erogazione degli importi partirà dal 1° marzo 2022: l’assegno è un beneficio economico per i figli a carico, attribuito su domanda e con decorrenza mensile. L’annualità dell’assegno parte dal mese di marzo e si conclude nel febbraio dell’anno successivo e viene erogato ai nuclei familiari in base alla condizione economica del nucleo stesso (fa fede l’Isee valido).
L’assegno spetta per ogni figlio minorenne a carico e anche per ciascun figlio maggiorenne, fino al 21° anno di età. Per questi ultimi il diritto all’assegno è riconosciuta alla presenza di determinate condizioni: questi deve infatti frequentare l’università o avere un lavoro che gli dia un reddito annuo non superiore a 8.000 euro. Nessun limite di età è invece previsto in caso di figli con disabilità.
Assegno Unico Universale: requisiti richiesti
Il soggetto che richiede la domanda dovrà essere cittadino italiano, o di uno Stato membro dell’Unione europea, o titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure avere permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro per svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Inoltre il beneficiario deve pagare le tasse in Italia e qui avere residenza e domicilio.
Importo e maggiorazioni
L’importo mensile della prestazione dipende dall’Isee del soggetto richiedente. Gli importi variano in base alle tabelle Isee. In caso di mancanza di Isee faranno fede i dati autodichiarati, ma l’importo erogato sarà il minimo previsto. Per ciascun figlio minorenne l’importo è di 175 euro al mese per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. L’importo dell’Assegno si riduce gradualmente man mano che il valore Isee si alza, fino al minimo di 50 euro con Isee pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio maggiorenne e fino al 21° anno di età, l’importo previsto è di 85 euro al mese in caso di Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Anche in questo caso l’importo si riduce man mano che l’Isee si alza, fino a un minimo di 25 euro in caso di Isee pari o superiore a 40.000 euro.
Sono inoltre previste delle maggiorazioni in alcune condizioni particolari: per ciascun figlio successivo, l’importo avrà una maggiorazione di 85 euro al mese (in caso di Isee pari o inferiore a 15.000 euro) e si riduce fino a un minimo di 15 euro.
Per ciascun figlio minorenne con disabilità gli importi sono incrementati di 105 euro al mese (in caso di non autosufficienza), di 95 euro al mese (disabilità grave) o 85 euro al mese (disabilità media). Per i maggiorenni (fino a 21 anni) l’importo sarà maggiorato di 80 euro al mese. Per ogni figlio disabile con età pari o superiore a 21 anni, l’importo sarà di 85 euro in caso di Isee minimo e di 25 euro in caso di Isee massimo.
Un’altra maggiorazione è prevista per le mamme giovani, che abbiano meno di 21 anni: in questo caso per ciascun figlio sarà prevista una maggiorazione di 20 euro. Una maggiorazione spetta anche nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro: si parte da un massimo di 30 euro (Isee pari o inferiore a 15.000 euro) fino ad annullarsi in caso di Isee pari o superiore a 40.000 euro.
Una maggiorazione è prevista anche nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da 4 o più figli: in questo caso l’importo maggiorato sarà di 100 euro al mese.
Assegno Unico Universale 2022: come fare domanda
La domanda di assegno può essere presentata dal 1° gennaio: il primo accredito partirà comunque dal mese di marzo. Se la domanda viene inoltrata entro il 30 giugno, l’assegno è riconosciuto dal mese di marzo. Nel caso in cui la domanda venga presentata dal 1° luglio in poi, l’accredito sarà erogato solo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La domanda potrà essere presentata tramite:
- Sito Inps (bisognerà avere SPID 2, CIE 3.0 o CNS);
- Contact Center Integrato: chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile, le tariffe dipendono dal gestore);
- Istituti di Patronato.
Nel caso in cui siano presenti figli che hanno in comune un solo genitore, dovrà essere presentata domanda da parte di ogni coppia di genitori.
In caso di affidamento esclusivo, l’importo sarà pagato interamente al genitore affidatario. Nell’eventualità di un affidamento condiviso, il pagamento sarà ripartito al 50%.
Come viene erogato l’assegno
Come anticipato in precedenza, in caso di accredito su conto, quest’ultimo deve essere intestato al soggetto richiedente. L’importo può essere erogato in una delle seguenti modalità:
- Conto corrente postale;
- Carta di credito o di debito con codice IBAN;
- Libretto di risparmio con codice IBAN;
- Consegna di contante presso uno sportello postale in Italia;
- Accredito su Carta per i nuclei già beneficiari del Reddito di Cittadinanza.