I buoni fruttiferi postali rappresentano una tipologia di risparmio postale sicuro e garantito dallo Stato, ma soprattutto attorno alla quale ruota una politica di trasparenza nei confronti del consumatore. Proprio questa trasparenza “disattesa” è stata oggetto di una recente sentenza (datata 20 maggio 2020) emessa dal Tribunale di Termini Imerese: una sentenza che costituisce un precedente piuttosto importante e significativo in materia di prescrizione dei buoni fruttiferi.
Prescrizione buoni fruttiferi postali: quando non è valida
Mettiamo il caso di un buono fruttifero sul quale non è indicata alcuna informazione relativa al tipo di titolo, al numero di serie, né vi è qualche rendimento al rendimento o alla scadenza del buono stesso. L’unica dicitura che compare è la seguente: “Buono fruttifero postale a termine”. Ora questo buono fruttifero cade in prescrizione, ovvero trascorrono 10 anni da quando il buono è scaduto, diventando così infruttifero. Quindi su quel titolo non è dovuto più nulla. Ma non è esattamente così e il Tribunale di Termini Imerese è intervenuto a capovolgere le ragioni dell’uno e dell’altro contendente (ovvero del risparmiatore e di Poste Italiane).
Buoni fruttiferi postali: quali informazioni devono essere indicate
Infatti, Poste Italiane afferma che il tipo di buono è stato emesso nel 2001 e appartiene quindi alla Serie AA1, tipologia a termine, con durata 6 anni e che tutte le informazioni inerenti a esso sono contenute nelle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, a cominciare dal Decreto Ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000 che li ha istituiti. Può bastare come informativa al cliente in ottica di trasparenza? No, perché l’informativa non è così trasparente come Poste vuole far sembrare, inducendo il risparmiatore a cercare le informazioni di cui ha bisogno nei numeri designati della Gazzetta Ufficiale. Sul buono manca invece ogni dettaglio sul titolo stesso e ciò va contro la disciplina vigente, in quanto nel momento in cui si sottoscrive un buono fruttifero (qualsiasi buono fruttifero) sul titolo va apposta un’etichetta che indica l’aggiornamento delle condizioni e la scadenza del buono stesso. Inoltre al sottoscrittore deve essere consegnato il foglio informativo che contiene tutto quello che occorre sapere sulle condizioni di emissione e di rimborso del titolo.
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I risparmiatori hanno diritto al rimborso
Il Tribunale di Termini Imerese è stato chiaro, denunciando la mancanza di “indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, com’è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né, essendo stato consegnato agli attori al momento della sottoscrizione, alcun foglio informativo”. La questione avanzata da Poste Italiane al Tribunale riguardava anche l’obbligo di versare il dovuto ai risparmiatori, nonostante fosse intervenuta la prescrizione. Quest’ultima, secondo il suddetto Tribunale ma anche secondo la giurisprudenza comune, parte dal momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto (o si viene a conoscenza del buono stesso, come potrebbe capitare in casi di ritrovo fortuito). Pertanto, per i risparmiatori c’è ancora il diritto al rimborso non essendo ancora decorsi i tempi di prescrizione.