I buoni fruttiferi postali sono titoli nominativi; ciò significa che il titolare, per ottenere il rimborso, alla scadenza, del capitale sottoscritto, ha l’onere di esibire il buono cartaceo presso l’Ufficio Postale. Nel caso in cui il possessore dei BFP non riuscisse a trovarli, come recuperare buoni fruttiferi persi? In queste eventualità, che include sia lo smarrimento che il furto, la legge prevede la possibilità di richiedere un duplicato dei titoli, seguendo una procedura, in seguito resa standardizzata.
Recuperare buoni fruttiferi smarriti: cosa s’intende
La richiesta della duplicazione dei BFP ha la stessa valenza del recupero dei buoni fruttiferi smarriti, al fine del godimento dei diritti riservati al legittimo titolare. Tale procedimento, chiamato anche di ammortamento, è previsto sin dal 1951, dalla legge n. 948.
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Prima di recarsi presso l’Ufficio Postale in cui i buoni sono stati sottoscritti, è indispensabile sporgere denuncia di furto oppure di smarrimento presso le Autorità Competenti, con la corretta indicazione degli estremi dei BFP persi o sottratti.
È possibile sporgere la denuncia in una stazione dei Carabinieri, della Polizia oppure anche online, mediante apposito portale dedicato all’argomento.
Una volta provveduto a formalizzare la denuncia di smarrimento dei buoni fruttiferi postali, il passo seguente è quello di richiederne il duplicato in Ufficio Postale.
Sebbene, in teoria, qualunque filiale potrebbe essere utile per l’emissione dei duplicati, è consigliabile, laddove possibile, recarsi nello stesso Ufficio che ha emesso i buoni smarriti o rubati.
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Chi può recuperare i buoni fruttiferi persi
Ai fini della richiesta del duplicato dei buoni fruttiferi mancanti, i soggetti che possono svolgere tale istanza sono, in base ai diversi casi di intestazione, il titolare oppure uno dei cointestatari. Se il buono è, invece, intestato a un minore, dovrà richiedere il duplicato chi esercita la potestà genitoriale, ossia i genitori, nella maggior parte dei casi. Quando i buoni fruttiferi postali fanno parte di un patrimonio ereditario, saranno gli eredi a dover inoltrare l’istanza di duplicazione.
A seguito dell’esibizione della denuncia e alla contestuale compilazione dell’apposito modulo di richiesta del duplicato dei buoni presso l’Ufficio Postale, i funzionari provvedono a esporre, all’interno dei locali e in un luogo visibile al pubblico, un formale avviso, con valore di diffida. L’avviso ha una durata di 30 giorni per BFP di valore uguale o minore di 516,46 euro, mentre dura 90 giorni per un importo superiore. Trascorso tale termine, senza che nessuno abbia comunicato il ritrovamento del titolo, il soggetto che ha inoltrato richiesta di duplicato ha la possibilità di ottenerlo presso lo stesso Ufficio Postale, con il pagamento di 1,55 euro a titolo di commissione, indipendentemente dall’ammontare del buono oggetto dell’ammortamento.