Tramite la Risposta n. 487 del 19 ottobre 2020 (la potete consultare interamente cliccando qui) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le questioni pendenti relative all’applicazione dell’imposta di bollo su conti correnti e conti deposito e in particolare su quella relativa agli estratti di conto corrente e sulle comunicazione periodiche rivolte ai clienti riguardanti i depositi bancari.
Imposta di bollo su conto deposito: l’Agenzia delle Entrate precisa e chiarisce
L’Agenzia delle Entrate ha citato la propria Circolare n. 15 pubblicata lo scorso 10 maggio 2013, ribadendo che l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall’art. 13 comma 2-bis della Tariffa parte I allegata al DPR n. 642/1972, per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente. Questo significa che risultano soggetti all’imposta di bollo gli estratti conto inviate dalle banche ai clienti, così come gli estratti del C/C postale o rendiconto dei libretti di risparmio postali. L’imposta di bollo si applica dunque all’intestatario del conto nella seguente misura:
- Persona
fisica: 34,20 euro; - Persona
giuridica: 100 euro.
Si precisa che l’estratto conto si considera inviato in ogni caso almeno una volta all’anno, anche quando non sussiste l’obbligo di invio. In caso di invio degli estratti conto periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è parametrata al periodo rendicontato.
Per quanto riguarda i conti deposito, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine per le relative comunicazioni periodiche inviate ai clienti per le comunicazioni su prodotti finanziari. L’imposta è dovuta nella misura del 2 per mille annuo. Come sopra il rapporto viene inviato almeno una volta all’anno, anche quando non sussiste l’obbligo di invio o redazione. In caso di invii periodici durante l’anno, l’imposta di bollo dovuta sarà considerata in base al periodo rendicontato.
Richiamando la succitata circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rapporto del conto corrente si distingue per lo svolgimento di un servizio di cassa effettuato da parte dell’intermediario nell’interesse del correntista.
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L’imposta di bollo sulle giacenze vincolate
Nella differente eventualità di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente, o di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l’imposta dovrà essere applicata nella misura proporzionale prevista dall’art. 13, comma 2-ter. L’imposta deve essere applicata nella misura proporzionale del 2 per mille per le giacenze che risultano vincolate fino al termine del vincolo stesso.