A differenza del Cashback di Stato, la Lotteria degli Scontrini continua a premiare ogni settimana i fortunati acquirenti (ed esercenti) con 10 mila, 25 mila o 100 mila euro (5 mila e 20 mila euro per le attività commerciali che hanno emesso lo scontrino fortunato). Tuttavia ormai siamo a febbraio e sono in molti ad attendere l’estrazione più ricca di questo strumento nato per contrastare l’evasione fiscale: quella annuale, che mette in palio ben 5 milioni di euro. Al momento, accedendo all’area riservata, non si ha ancora una data, ma cliccando sulle varie estrazioni alle quali si partecipa, spunta anche quella annuale relativa al 2021: non c’è però alcuna data di quando sarà estratto il biglietto vincente, bensì solo un generico “Nel 2022” (si tratta della estrazione n. 65 del 2021). Anche nel calendario delle estrazioni scaricabile in pdf, c’è un generico: “Da Definire“. E lo stesso vale per l’estrazione annuale degli scontrini 2022, che ci sarà “Nel 2023”. Ovviamente non ci si attende ancora una data dell’estrazione che avverrà il prossimo anno, ma sapere quando sarà estratto lo scontrino fortunato nel 2022 sì e questo non è stato ancora comunicato.
AGGIORNAMENTO – Sul sistema il 2022 è diventato 2023
E se l’estrazione annuale della Lotteria degli scontrini 2021 si tenesse anch’essa nel 2023? Almeno è questo quello che riporta il portale ufficiale della Lotteria, dove la Estrazione annuale n° 43, relativa agli acquisti registrati dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, si terrà “nel 2023”, esattamente alla pari di quella relativi agli acquisti effettuati nel 2022.
Si tratta di un semplice “refuso”, oppure il rinvio è ufficiale?
AGGIORNAMENTO 2 – L’estrazione annuale degli scontrini 2021 si terrà nel 2022
Sul sistema l’anno dell’estrazione annuale della Lotteria degli Scontrini è tornato a essere il 2022. Ora manca solo la data ufficiale in cui si svolgerà per scoprire chi sarà lo scontrino vincente che darà al fortunato acquirente 5 milioni di euro e al fortunato esercente 1 milione di euro.
Lotteria degli Scontrini: attenti a non sbagliare, potreste perdere la vincita!
A proposito di lotteria degli scontrini, una raccomandazione a non sbagliare, come è già accaduto a un acquirente lombardo (e non solo a lui, a quanto pare), che si è visto negare la vincita perché lo scontrino fortunato era relativo a un acquisto pagato con la carta della moglie e non intestata a lui.
A quanto pare il premio è stato negato all’uomo perché gli acquisti devono essere fatti con la carta intestata a chi richiede il codice lotteria. Lo “sfortunato fortunato”, però, non ha demorso e si è rivolto agli avvocati, forte che c’erano anche altri casi simili al suo in Italia. Dopotutto nessuna attività commerciale mette in bella mostra un avviso di questo tipo, anche se nel regolamento del gioco c’è scritto. E molte famiglie fanno la spesa pagando con la carta dell’uno dell’altro coniuge. Tuttavia il premio non è stato ancora consegnato proprio perché l’acquirente ha contravvenuto a una norma inclusa nel regolamento.
Lo si legge infatti nelle FAQ. Alla domanda “Posso utilizzare un bancomat o una carta di credito o un altro strumento di pagamento elettronico intestato a soggetto diverso da me per partecipare alla lotteria degli scontrini con il codice lotteria?“, la risposta è la seguente:
No, per poter partecipare regolarmente alla lotteria degli scontrini e poter reclamare un eventuale premio, è necessario che il codice fiscale associato al codice lotteria sia associato anche allo strumento di pagamento elettronico utilizzato per l’acquisto. Infatti in tal senso, l’articolo 2 comma 1 del Regolamento della Lotteria recita: “Ai fini della partecipazione alla lotteria l’acquirente esibisce all’esercente, al momento dell’acquisto, il proprio codice lotteria“. Inoltre l’articolo 1 del medesimo Regolamento stabilisce che è acquirente la persona fisica maggiorenne e residente anagraficamente nel territorio dello Stato alla data di cui alla successiva lett. h), che acquista beni o servizi fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione presso esercenti che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Occhio, dunque, a pagare con la carta intestata a te!