Sei il titolare di due conti correnti aperti presso una banca: su un conto corrente hai attivato l’opzione dell’accredito dello stipendio o della pensione, mentre sul secondo hai aperto un fido. Però adesso, a causa di quest’ultimo, su un conto sei in rosso, mentre sul primo sei ovviamente ancora in attivo, visto che ti continua a essere accreditato lo stipendio. La banca può prelevare i soldi dal Conto A per ripianare i debiti presenti sul Conto B? Sì, può: è il risultato di una sentenza del Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario risalente allo scorso anno (Decisione n. 13085 del 22 maggio 2019).
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Saldo attivo conto corrente può ripagare debiti conto in rosso
Per farla breve un conto corrente con saldo attivo può fungere da compensativo per un conto che è in rosso. Il caso trattato dall’Arbitro Bancario Finanziario ha riguardato un ricorrente che era titolare di due conti: sul primo di questi era attivo l’accredito mensile della pensione, mentre sul secondo era stato estinto un rapporto di affidamento con conseguente addebito degli interessi passivi e relativa determinazione di un saldo negativo.
Il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario finanziario ha ritenuto infondate le contestazioni della ricorrente riguardo l’impossibilità di prelevare dal primo conto, visto che l’intermediario aveva proceduto correttamente nell’effettuare la compensazione tra le somme presenti sul primo conto e gli interessi passivi addebitati sul secondo conto che erano diventati esigibili per la banca con riferimento all’articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario, visto che la cliente non aveva effettuato alcuna contestazione su questo punto.
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Cosa dice l’articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario
Al suddetto articolo 120 del TUB, al comma 2, si legge: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”, ma in ogni caso è previsto che:
- Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata, nei confronti del cliente, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore a un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto.
- Gli interessi debitori maturati, compresi quelli riguardanti i finanziamenti a valere sulle carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, fatta eccezione per quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
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Per le aperture di credito regolate in C/C e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento o oltre il limite del fido si stabilisce che:
- Gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi risultano immediatamente esigibili.
- Il cliente può autorizzare, anche in via preventiva, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi diventano esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorta capitale. L’autorizzazione risulta revocabile in ogni momento, ma necessariamente prima che l’addebito abbia avuto luogo.
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Quando la banca deve comunicare la compensazione al correntista
Il Collegio ha infine sottolineato come l’intermediario abbia un obbligo di pronta comunicazione nei confronti della controparte relativamente alla compensazione, in virtù del legittimo affidamento del correntista sulla disponibilità dei fondi, anche se questa comunicazione non deve per forza giungere prima dell’opera di compensazione. Ciò significa che la banca è comunque tenuta a comunicare tempestivamente al correntista della compensazione: comunicazione che può arrivare anche successivamente all’operazione, ma che tuttavia non deve essere taciuta.