tassazione p2p lending

Dal 1° gennaio 2018 i redditi derivanti da prestiti peer‑to‑peer (P2P lending) sono stati inseriti nella categoria dei redditi di capitale dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017). Tuttavia, l’effettiva modalità di tassazione dipende dal paese di sede della piattaforma e dal suo status giuridico presso la Banca d’Italia. Questa guida aggiornata al 2025 illustra in dettaglio i criteri di imposizione fiscale applicabili ai proventi da P2P lending gestiti in Italia e all’estero, nonché gli obblighi dichiarativi e di monitoraggio per i finanziatori.

Tassazione P2P Lending in Italia

Quando una piattaforma di P2P o P2B lending è gestita da un intermediario finanziario iscritto all’albo (art. 106 TUB) o da un istituto di pagamento autorizzato (art. 114 TUB), i rendimenti percepiti da persone fisiche non imprenditori sono considerati redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d‑bis del TUIR. In tal caso, il gestore funge da sostituto d’imposta e applica una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%, esonerando il finanziatore da qualsiasi ulteriore obbligo dichiarativo relativo a tali proventi.

I requisiti per beneficiare del regime sostitutivo sono due:

  1. Il finanziatore deve essere una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa;
  2. La piattaforma deve avere autorizzazione della Banca d’Italia.

Tassazione P2P Lending estero

Per gli investimenti effettuati su piattaforme non residenti che non rivestono la qualifica di intermediario finanziario o istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia, i proventi sono esclusi dal regime della ritenuta a titolo d’imposta e concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF come redditi di capitale derivanti da mutuo (art. 44, comma 1, lettera a del TUIR).

Gli interessi percepiti devono essere dichiarati nel Quadro RL del modello Redditi PF (Sezione I‑A, rigo RL2, codice 1) e sono tassati con aliquote progressive IRPEF:

  • 23% fino a 28.000 €;
  • 35% per la parte compresa fra 28.001 € e 50.000 €;
  • 43% oltre 50.000 €.

Questa imposizione sostitutiva non è applicabile, pertanto gli interessi ricevuti vengono sommati agli altri redditi del contribuente per determinare l’aliquota marginale IRPEF effettiva.

Obblighi dichiarativi e monitoraggio fiscale

Gli investimenti in piattaforme estere rientrano nell’ambito degli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. 167/1990) e devono essere indicati nel Quadro RW del modello Redditi PF, utilizzando il codice “14” per “Altre attività estere di natura finanziaria”.

L’Agenzia delle Entrate, nell’interpello n. 196/2024, ha distinto tra i conti di pagamento collegati a P2P lending — non considerati prodotti finanziari ai fini IVAFE — e le quote di investimento negoziabili sul mercato secondario, che invece rientrano nella definizione di prodotto finanziario ai sensi del TUF. Di conseguenza, tali quote sono soggette all’IVAFE con aliquota dello 0,2% (codice tributo 4034), calcolata sul valore nominale rapportato al periodo di detenzione e dovuta se superiore a 12 € (acconto non dovuto se inferiore a 51,65 €).